Cassazione civileSez. Iordinanza n. 28772del 17 ottobre 2023
(1 massima)
(massima n. 1)
Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., non determinano alcun il diritto al rimborso.