(massima n. 1)
La mera coabitazione non č sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito č chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimitā.