(massima n. 1)
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltā, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre č onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anterioritā della crisi matrimoniale all'accertata infedeltā.