(massima n. 1)
Premesso che l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica, va confermata la sentenza della Corte d'Appello, secondo la quale la condotta del marito - consistita nell'allontanamento del figlio della moglie dalla casa familiare - non era idonea ad integrare la causa di addebito separativo sulla considerazione che il figlio, all'epoca, era già maggiorenne ed aveva un alloggio presso uno zio, dove poi la madre e il figlio si erano trasferiti per un breve periodo, dando atto, quindi della piena capacità giuridica del giovane e della disponibilità da parte di questi di altra sistemazione abitativa.