(massima n. 1)
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sč sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilitą della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilitą all'autore di esse.