Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11155 del 27 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di revisione ex art. 9, L. n. 898/1970, dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietą coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare e i pregressi doveri di solidarietą post-coniugale verso l'ex coniuge.

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