Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10711 del 20 aprile 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacitā di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non č esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.

(massima n. 2)

La dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, "consapevolmente e volontariamente contrario" ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalitā tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilitā dell'ulteriore convivenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.