(massima n. 1)
La prima Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2º, cod. proc. civ., la risoluzione del seguente contrasto: se il giudicato interno sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della sua nullita`, dichiarata con sentenza ecclesiastica poi delibata dalla Corte d'appello con pronuncia passata in giudicato, solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato ovvero anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto in quest'ultimo caso di non precludere al giudice ordinario il potere di regolare, applicando la disciplina della legge n. 898 del 1970, i rapporti patrimoniali tra ex coniugi il cui vincolo sia risultato consacrato in un atto nullo.