Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12315 del 7 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratti del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, si presumono vessatorie le clausole che individuano come foro competente località diverse da quella della residenza e del domicilio elettivo, cosicché il domicilio a cui fa riferimento l'attuale previsione dell'art. 66-bis, è necessariamente quello elettivo.

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