(massima n. 1)
Le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica piu dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontā espressa dagli associati č possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le societā e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente, č fatto riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di societā, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di legittimitā, se il relativo apprezzamento č congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti,dell'organismo nato dalla unificazione.