Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 16754 del 17 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La responsabilitā personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non č collegata alla mera titolaritā della rappresentanza dell'associazione stessa, bensė all'attivitā negoziale concretamente svolta per suo conto.

(massima n. 2)

In materia tributaria, č chiamato a rispondere solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie sia per il tributo non corrisposto il soggetto che abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.

(massima n. 3)

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilitā solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato.

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