(massima n. 1)
La responsabilitā di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attivitā negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilitā non č collegata alla mera titolaritā della rappresentanza dell'associazione, bensė all'attivitā negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilitā l'onere di provare la concreta attivitā svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.