Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 5274 del 28 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale in un'associazione non riconosciuta, colui che invoca la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o gestore dell'attività associativa; grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo della relativa investitura.

(massima n. 2)

La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta può essere estesa ai debiti tributari dell'ente stesso, purché si dimostri la sua effettiva partecipazione nella gestione associativa nel periodo considerato.

(massima n. 3)

In tema di associazione non riconosciuta, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi; tale responsabilità ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione.

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