Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4636 del 21 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, il rappresentante legale subentrante può essere chiamato a rispondere solidalmente ai debiti tributari insorti durante il periodo della sua investitura o anche prima se ha partecipato alla gestione dell'ente o ha correttamente adempiuto agli obblighi tributari relativi alle annualità d'imposta precedenti.

(massima n. 2)

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.

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