(massima n. 2)
Riguardo all'attivitā negoziale, la responsabilitā dell'associazione e quella, solidale, dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, poggia non sulla titolaritā formale del potere rappresentativo dell'associazione, bensė sulla natura dell'attivitā concretamente svolta e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi.