(massima n. 1)
In caso di rinnovazione tacita di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, conseguente al mancato esercizio, da parte dell'associazione non riconosciuta conduttrice, del potere di disdetta immotivata alla prima scadenza, delle obbligazioni relative al periodo successivo alla rinnovazione non può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., il soggetto che tale contratto stipulò in nome e per conto dell'associazione medesima, ma che non rivesta più alcun ruolo gestionale nella stessa, avendo egli perso qualsivoglia potere di controllo del successivo corso dei rapporti dell'associazione con i terzi e potendo, conseguentemente, predicarsi la relativa responsabilità unicamente nei confronti di coloro che, in quel momento, rappresentino l'ente o comunque agiscano per esso e siano, quindi, nella condizione di poter consentire ovvero evitare il tacito rinnovo.