Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15407 del 3 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Le associazioni non riconosciute sono dotate di soggettività giuridica in relazione a plurime situazioni giuridiche regolate da specifiche disposizioni di legge (ad esempio: artt. 38 c.c., 2659 c.c.), pur essendo prive della personalità giuridica derivante dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; tali entità possono stipulare contratti ed acquisire titolarità nei rapporti obbligatori assunti dalle persone che le rappresentano.

(massima n. 2)

L'esternazione del potere rappresentativo nelle associazioni non riconosciute può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale da portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente.

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