(massima n. 1)
Le associazioni non riconosciute sono dotate di soggettività giuridica in relazione a plurime situazioni giuridiche regolate da specifiche disposizioni di legge (ad esempio: artt. 38 c.c., 2659 c.c.), pur essendo prive della personalità giuridica derivante dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; tali entità possono stipulare contratti ed acquisire titolarità nei rapporti obbligatori assunti dalle persone che le rappresentano.