Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11940 del 3 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di studio professionale associato, pur potendosi attribuire a quest'ultimo la titolaritą dei crediti derivanti dall'attivitą professionale degli associati, resta obbligatorio che la prestazione sia resa personalmente dal singolo professionista munito dei requisiti imposti dalla legge, non rientrando il credito per il compenso tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.

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