Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23896 del 4 agosto 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di dichiarazione di fallimento applicata ad un'associazione non riconosciuta, della quale sia stata accertata la natura di imprenditore commerciale e la insolvenza, né l'art. 147 l.fall. né l'art. 38 c.c. consentono di estendere il fallimento a colui che abbia agito in nome e per conto di tale ente: la prima norma, per la sua natura eccezionale, insuscettibile di analogia; la seconda, poiché disciplina un'ipotesi di responsabilità personale e solidale, non già illimitata. Infatti, al fondo comune, volto a soddisfare le obbligazioni assunte dall'associazione, si accosta il patrimonio personale di chi ha agito nel suo interesse, spendendone il nome, solo per le obbligazioni in tale veste assunte, posto che unicamente per esse la tutela dei creditori è incrementata dalla responsabilità solidale delle persone fisiche che hanno operato per l'ente. Così nei confronti di chi abbia agito i terzi possono promuovere iniziative dirette, senza patire il beneficium excussionis, diversamente dalle limitazioni protettive dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone ex art. 2304 c.c.; ma al contempo i creditori dell'associazione non possono spendere il titolo esecutivo ottenuto contro di essa in modo altrettanto diretto verso chi abbia agito in nome e per conto, dovendo procurarsi un titolo ad hoc. La responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è dunque per un debito altrui, assimilabile al debito del fideiussore, in funzione di garanzia ex lege dei debiti dell'ente.

(massima n. 2)

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta il fallimento "per ripercussione" di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall'attività negoziale così posta in essere. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/01/2019)

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