TAR Puglia Sez. III sentenza n. 538 del 4 aprile 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

La ratio dell'art. 8 della L. n. 241 del 1990 è quella di consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento ed è nell'ambito di esso che questi può esercitare il diritto di difesa, dovendo la motivazione specifica della decisione amministrativa essere piuttosto contenuta nel provvedimento finale adottato all'esito del contraddittorio endoprocedimentale con il privato.

(massima n. 2)

L'Autorità vigilante, non ha alcun potere di indirizzo né può imporre modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, ma può solo intervenire a normalizzarne la situazione esercitando i poteri di cui all'art. 25 c.c. Invero, i poteri dell'Autorità amministrativa, come disciplinati dall'art. 25 c.c. citato, esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo (che sarebbero incompatibili con l'autonomia privata degli enti destinatari), quanto, piuttosto, una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge. Il controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'Ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico, né possono essere imposte modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte dall'Ente.

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