(massima n. 2)
L'Autorità vigilante, non ha alcun potere di indirizzo né può imporre modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, ma può solo intervenire a normalizzarne la situazione esercitando i poteri di cui all'art. 25 c.c. Invero, i poteri dell'Autorità amministrativa, come disciplinati dall'art. 25 c.c. citato, esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo (che sarebbero incompatibili con l'autonomia privata degli enti destinatari), quanto, piuttosto, una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge. Il controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'Ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico, né possono essere imposte modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte dall'Ente.