Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29655 del 25 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli.

(massima n. 2)

Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione di un associato l'accertamento del giudice della legittimità sostanziale di tale esclusione, cioè della sussistenza delle condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato, ha ad oggetto soltanto le ragioni esplicitate nella delibera stessa, e non anche circostanze estranee al suo contenuto, perché è in base a tali ragioni che l'associato, tramite la notifica della delibera, è messo in grado di predisporre la sua difesa.

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