Consiglio di Stato Sez. II sentenza n. 711 del 22 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

È infondata la domanda - e prima ancora la richiesta inoltrata in via amministrativa - di rimborso delle quote associative trattenute in favore dell'Ente circoli della Marina militare ad un sottufficiale in servizio, che riveste la qualifica di socio ordinario dei detti circoli. E ciò sia secondo l'esegesi che riconduce la contribuzione in questione allo schema del versamento di quote in favore di associazioni di natura privatistiche costituite dai circoli e dall'ente deputato ad amministrarli, atteso che la previsione di cui all'art. 24, quarto comma, cod. civ., detta il principio della irripetibilità delle quote sociali versate in costanza del rapporto associativo; sia nella prospettiva pubblicistica di contribuzione imposta in favore di ente funzionale allo svolgimento dei compiti di “assistenza e benessere” ricompresi nel complessivo trattamento che il codice dell'ordinamento militare riserva agli appartenenti di quell'Amministrazione, risultando in quest'ultima ricostruzione soddisfatto il principio di riserva di legge, di natura relativa, dettato dall'art. 23 Cost. rispetto alle prestazioni patrimoniali imposte.

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