(massima n. 1)
Nell'ambito della questione di legittimitā costituzionale sollevata dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, c.c., la norma sull'attribuzione del cognome del padre č il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, il riflesso di una disparitā di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si č proiettata anche sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto. Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione nell'art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l'interesse del figlio. La declaratoria di illegittimitā costituzionale della norma relativa all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio discende in via consequenziale dalla illegittimitā costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, c.c., in ragione della loro sostanziale identitā di contenuto. Difatti, la norma sull'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio č costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede l'attribuzione del cognome del padre al figlio, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.