(massima n. 1)
Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno.