(massima n. 1)
Poiché i cosiddetti progetti di lavoro tecnico-scientifici possono formare oggetto di diritti connessi con il diritto d'autore e godere di un tipo diverso di protezione ex artt. 72 ss. L. n. 633/1941 e 2758 c.c., soltanto quando comportino la soluzione originale di problemi tecnici, presentando l'applicazione di regole tecniche nuove ed aggiornate a problemi già noti, ovvero l'applicazione di regole già note a settori nuovi con estensione delle conoscenze tecnologiche, ne deriva che deve negarsi la tutela del diritto d'autore all'inventore di un gioco per pronostici che non concreti ne un'opera dell'ingegno, ne la soluzione originale di un problema tecnico, ma che, al contrario, si colleghi ai concorsi a pronostici già noti, come quello del totocalcio e del totip, mutandone i triplici eventi, da pronosticare, i relativi simboli (1, x, 2) e la schedina. Colui che chieda la condanna generica al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ha l'onere di dimostrarne l'effettiva sussistenza, ancorché la controversia sia limitata all'accertamento dell'"an debeatur" con rinvio della liquidazione del danno. Quando sia respinta l'azione promossa per la protezione del diritto d'autore sotto il profilo che il bene dedotto (nella specie: progetto di sistema di giuoco a pronostici) non configura un'opera dell'ingegno tutelabile né n relazione all'art. 2575 c.c., né n relazione all'art. 2578 c.c., deve riconoscersi l'ammissibilità in via sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa, per il cui accoglimento devono accertarsi i requisiti essenziali, cioè, se quella che non è opera dell'ingegno, abbia tuttavia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo ed inoltre sia idonea a produrre un ingiusto vantaggio in danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva.