Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19657 del 13 settembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diritto d'autore, il contratto di esecuzione non trasferisce di per sč, ovvero senza una volontą ulteriore in tal senso, il diritto dell'autore in capo all'esecutore, e non toglie all'autore i diritti che la legge connette alla creazione dell'opera. Ne deriva che, in relazione ad un'opera musicale - sulla quale possono insistere pił diritti distinti, il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che l'opera stessa riproduce -, deve escludersi che la cessione o l'autorizzazione alla registrazione su supporto meccanico implichi che il cessionario del supporto ovvero il legittimo produttore del medesimo siano cessionari del diritto di sfruttare l'opera come fossero autori, dovendosi invece riconoscere in capo all'autore la possibilitą di cedere il diritto sul supporto distintamente dal diritto alla radiodiffusione dell'opera.

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