(massima n. 1)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione, degli artt. 15, 171 della legge n. 633 del 1941, lett. b), e dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633, primo e secondo comma, "protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", i quali prevedono che la S.I.A.E., in via esclusiva, assista autori ed editori nella percezione dei proventi derivanti dall'utilizzazione delle opere protette e concede, per loro conto, le autorizzazioni per le utilizzazioni stesse, determinando tariffe, il cui mancato pagamento comporta sanzioni penali. Infatti la posizione di preminenza in cui opera la S.I.A.E. trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale di adeguata protezione del diritto di autore, mentre ogni suo eventuale atto illegittimo può essere rimosso attraverso i comuni gravami amministrativi e giurisdizionali, essendo essa un ente di diritto pubblico.