(massima n. 1)
In tema di tutela dei portatori di "handicap", alla previsione di "forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore" ex art. 39 della legge n. 104/1992 non corrisponde un diritto soggettivo del disabile: č facoltā - e non obbligo - delle Regioni l'istituzione di un tale servizio nei limiti delle proprie disponibilitā di bilancio, con possibile alternativa rappresentata dal rimborso parziale delle spese di assistenza nell'ambito di programmi concordati.