(massima n. 1)
Quando sussiste il delitto previsto dall'art. 609 bis, comma secondo n.1), cod.pen., lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, determinato da malattia, non rende configurabile l'aggravante prevista dall'art. 36, comma primo della legge 2 maggio 1992, n. 104 poiché esso integra un elemento costitutivo del reato e, quindi, a norma dell'art. 61, primo comma, cod. pen., non può fungere anche da circostanza aggravante.