(massima n. 1)
Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi «durante il viaggio» anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.