(massima n. 1)
In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 104 del 1992 e della l. n. 13 del 1989, oltre che delle leggi della Regione Toscana n. 1 del 2005, art. 37 lett. g), e n. 47 del 1991 (applicabili "ratione temporis"), qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l'accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio sulle caratteristiche tecniche che - in tutto o in parte - luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio debbano avere per consentire l'accesso.