(massima n. 1)
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilitā che l'articolo 1681 c.c. e l'articolo 409 c.n. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivitā del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando č accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilitā nella salvaguardia della propria incolumitā. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni, esperita dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea, a causa della totale perdita dell'udito ad un orecchio determinata da barotrauma durante la fase di atterraggio, in quanto il trasporto aereo si era svolto in modo del tutto regolare e senza anomalie, ed era rimasto accertato che il passeggero era stato precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico all'apparato uditivo che lo predisponeva a risentire in maniera particolare degli effetti della variazione della pressione barometrica; egli si era pertanto volontariamente esposto all'evento malgrado i precedenti anamnestici a carico dell'apparato uditivo, che avrebbe dovuto prudentemente avvertire come locus minoris resistentiae).