(massima n. 1)
Le controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l'invalidità civile, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando investano il contenuto diagnostico del verbale, poiché tali commissioni non hanno poteri autoritativi e i loro giudizi esprimono discrezionalità tecnica, non amministrativa.