(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 689 cod. pen., č necessaria la prova della "somministrazione", da intendersi quale effettiva cessione materiale o dazione, anche in un'unica soluzione, di bevande alcoliche a minori di anni sedici o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore di pubblico esercizio o dei suoi dipendenti.