(massima n. 1)
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 681, cod. pen., l'organizzazione di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autoritą a tutela dell'incolumitą pubblica di cui all'art. 80 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., sia in caso di attivitą esercitata in via permanente e professionale, sia nell'ipotesi di allestimento occasionale o unico.