(massima n. 1)
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche quella prevista dall'art. 650 cod. pen. in ragione del carattere sussidiario di tale ultima ipotesi di reato che č configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice specifica.