(massima n. 1)
Il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", non č configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza.