(massima n. 1)
In tema di responsabilitą derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la L. n. 990 del 1969, laddove prevede l'assicurazione obbligatoria del trasportato a «qualsiasi titolo», non ha abolito la distinzione tra trasporto gratuito e quello di cortesia, ravvisabile quest'ultimo qualora manchi un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore, il quale č mosso unicamente dal desiderio di attuare una disinteressata manifestazione di amicizia. Conseguentemente, nel trasporto di cortesia, non č venuta meno l'esclusione della presunzione di colpa del vettore di cui all'art. 1681 c.c.