(massima n. 1)
Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilitā di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648-ter cod. pen., č un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilitā dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilitā che si intendono occultare.