(massima n. 1)
In tema di ricettazione, il valore del bene č un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuitā del fatto, nel senso che, se esso non č esiguo, la tenuitā deve essere sempre esclusa, mentre, se č accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, puō verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entitā del profitto) e a quello soggettivo della capacitā a delinquere dell'agente.