(massima n. 1)
In tema di rapina, č legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce pił severamente la maggior pericolositą insita nella compartecipazione al reato di una pluralitą di persone, idonea a determinare una pił incisiva capacitą criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona pił gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da pił persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilitą di difesa della vittima.