(massima n. 1)
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis cod. pen.), la condotta di colui che installi una telecamera - occultandola all'interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo - con l'obiettivo rivolto all'ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilitą del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attivitą di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneitą assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.