(massima n. 1)
Non configura il reato di rivelazione, mediante mezzi di informazione al pubblico, del contenuto di una conversazione telefonica fraudolentemente intercettata (art. 617c.p. art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, comma secondo, cod. pen.) la condotta di chi produce, in un giudizio di separazione tra coniugi, la registrazione e trascrizione di detta conversazione.