(massima n. 1)
In tema di rivelazione dell'altrui corrispondenza, il nocumento, che costituisce condizione obiettiva di punibilitā del reato, č integrato da qualsiasi pregiudizio o pericolo di pregiudizio giuridicamente apprezzabile, anche di natura non patrimoniale, che consegua alla lesione di beni suscettibili di valutazione economica.