(massima n. 1)
Il delitto di tortura non č assorbito in quello, pił grave, di violenza sessuale di gruppo, ostandovi sia la diversitą del bene giuridico tutelato (la libertą fisica e psichica nell'uno e la libertą sessuale nell'altro), sia la non sovrapponibilitą strutturale delle condotte incriminate, posto che la violenza perpetrata nei confronti di persona costretta a subire o a compiere atti sessuali acquista autonoma rilevanza nel caso in cui, oltre ad essere funzionale a tale coartazione, si estrinsechi, prima, durante o dopo il compimento dell'atto sessuale, in un'ulteriore sopraffazione fisica e psicologica della vittima, provocandole acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.