(massima n. 1)
La responsabilitā del vettore prevista dall'art. 1681 c.c. non č applicabile al trasporto di militari, il quale č effettuato dalla Pubblica amministrazione senza alcun fine utilitario e nell'esercizio di una attivitā che č imposta da imprescindibili necessitā di interesse collettivo che si riconnettono alle finalitā essenziali dello Stato, a differenza dell'attivitā del privato, il quale liberamente e per un proprio esclusivo interesse pone in essere contratti di trasporto.