(massima n. 1)
In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di minore gravitā di cui all'art. 609-quater, comma quinto, cod. pen., č necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalitā esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'etā, mentre, ai fini del suo diniego, č sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravitā. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di mancato riconoscimento della diminuente a fronte del compimento, da parte dell'imputato, di atti sessuali con una minore ultrasedicenne, figlia della propria convivente, che si inserivano in una relazione affettiva e sessuale indicativa di sostanziale prevaricazione).