(massima n. 1)
Il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater cod. pen. ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico, ossia con il compimento dell'atto sessuale che ne esaurisce l'offesa, sicché è dalla realizzazione delle singole condotte contestate, quand'anche unificate dal vincolo della continuazione, che dev'essere calcolato il tempo di prescrizione.