(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 603-bis, comma terzo, n. 1 cod. pen. per contrasto con l'art. 25 Cost., enunciativo dei principi di tassativitą e determinatezza delle norme incriminatrici, nella parte in cui, nell'enumerare gli indici di sfruttamento lavorativo, vi include la reiterata corresponsione di retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali, posto che tali indici, quali meri criteri-guida per l'interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico, sono finalizzati a riempire di contenuto concreto il concetto di sfruttamento.