(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen. č caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall'art.603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., č sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontā di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno.